Licenziamento per invalidità parziale, è contro la legge? La risposta vi spiazzerà

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By Elinor Scoltock

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È possibile e permesso licenziare un lavoratore per inidoneità fisica alle mansioni da svolgere sul posto di lavoro? La risposta vi lascerà probabilmente spiazzati.

La recente sentenza n. 15002/2023 della Cassazione ha affrontato la questione del licenziamento per sopravvenuta parziale inidoneità fisica e ha chiarito i doveri del datore di lavoro in tale contesto.

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Quali sono gli obblighi del datore di lavoro prima di ricorrere al licenziamento? (miurradionetwork.it)

Vediamo gli obblighi del datore di lavoro prima di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica parziale, e i diritti del dipendente che potrebbe richiedere un differente incarico compatibile con le sue condizioni fisiche.

Licenziamento per inidoneità parziale, obblighi e doveri del datore di lavoro

Secondo l’articolo 5 della legge 604/66, il datore di lavoro ha l’obbligo di dimostrare la sussistenza delle giustificazioni del licenziamento. In particolare, deve provare l’inidoneità fisica del lavoratore, l’impossibilità di assegnargli altre mansioni (repêchage) e l’impossibilità di adottare accomodamenti organizzativi ragionevoli per conservare il suo posto di lavoro.

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Il licenziamento potrebbe essere illegittimo (miurradionetwork.it)

È importante sottolineare che la giurisprudenza non richiede una ristrutturazione dell’organigramma aziendale, ma se è possibile trovare una soluzione che consenta al lavoratore disabile di continuare a lavorare senza compromettere l’organizzazione aziendale precedente, il licenziamento sarà considerato illegittimo.

Nel caso in cui il datore di lavoro non riesca a trovare una soluzione organizzativa adeguata per evitare il licenziamento, dovrà dimostrare di aver compiuto uno sforzo importante nella ricerca di una soluzione, prendendo in considerazione tutte le circostanze rilevanti del caso specifico.

Un esempio esplicativo di un licenziamento illegittimo

Un esempio significativo riguarda il licenziamento di una lavoratrice da parte di una società cooperativa per sopravvenuta parziale inidoneità fisica. La Corte d’appello di Genova ha dichiarato illegittimo il licenziamento, poiché la cooperativa non aveva valutato la possibilità di apportare adattamenti organizzativi ragionevoli per adeguare la posizione della lavoratrice alle sue condizioni di salute. La lavoratrice ha ottenuto la tutela reintegratoria e un risarcimento pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

La Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla cooperativa e ha confermato il principio secondo il quale il datore di lavoro deve valutare la possibilità di apportare adattamenti organizzativi per evitare il licenziamento di un lavoratore effettivamente inidoneo.

Questa sentenza conferma l’importanza per i datori di lavoro di considerare attentamente le possibilità di adattamenti organizzativi prima di procedere al licenziamento di un dipendente con una parziale inidoneità fisica. Tale obbligo mira a garantire una tutela adeguata per i lavoratori che, nonostante la loro condizione di salute, potrebbero svolgere mansioni diverse compatibili con le loro capacità residue.

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